Comunicazione / Contesto economico

7 dicembre 2022

Fissazione del massimale di prezzo (price cap) per le importazioni e il trasporto verso Paesi terzi di petrolio e prodotti petroliferi derivati o originari dalla Russia

Con l’ultimo pacchetto di sanzioni dello scorso ottobre, in accordo con i Paesi del G7, l’Unione Europea aveva stabilito la fissazione di tale massimale di prezzo al barile per l’importazione via mare ed il trasporto verso Paesi terzi di petrolio greggio, oli di petrolio ed oli ottenuti da minerali bituminosi, originari o esportati dalla Russia.

Dopo l’accordo dei G7 e l’Australia, il 3 dicembre il Consiglio Ue ha fissato il massimale a 60 dollari al barile. Come previsto dal precedente pacchetto sanzionatorio, la misura si applica dal 5 dicembre 2022 al petrolio greggio e dal 5 febbraio 2023 ai prodotti petroliferi e vieta, oltre all’import ed al trasporto verso Paesi terzi, anche la prestazione di servizi di assistenza tecnica, intermediazione e finanziaria ad essi collegati.

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